Estratto dal testo del Decreto Legislativo 8 luglio 2003, n.235: “Attuazione della direttiva 2001/45/CE e dal D.Lgs. 626/94
"Qualora lavori temporanei in quota non possano essere eseguiti in condizioni di sicurezza
e in condizioni ergonomiche adeguate a partire da un luogo idoneo allo scopo, devono
essere scelte le attrezzature di lavoro più idonee a garantire e mantenere condizioni di lavoro
sicure.
L’impiego di sistemi di accesso e posizionamento
mediante funi è ammesso soltanto in circostanze in
cui, secondo la valutazione dei rischi, risulta che il
lavoro può essere effettuato in condizioni di sicurezza
e l’impiego di un’altra attrezzatura di lavoro
non risulta giustificato a causa della breve durata di
impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti
che il datore di lavoro non può modificare.
La scelta di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi per la esecuzione di lavori
temporanei in quota deve sempre essere giustificata da una specifica analisi dei rischi in
cui è fatto esplicito riferimento alle alternative che permettono l’adozione di dispositivi di
protezione collettiva.
Le tecniche di accesso e posizionamento con funi,
sono state elaborate, nella loro derivazione dalle tecniche alpinistiche."
"L’accesso e il posizionamento tramite l’uso di funi rientra nel campo di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) e deve quindi rispettare
quanto disposto dal Titolo IV - Uso dei dispositivi
di protezione individuale - del D.Lgs. 626/94 e successive
modifiche e integrazioni.
Nessun dispositivo che esula da questa categoria di prodotti può essere ritenuto idoneo ai
fini della sicurezza contro la caduta del lavoratore.
Per i lavori con funi devono essere impiegati, in funzione della riduzione del rischio di caduta
dall’alto, DPI di protezione contro le cadute dall’alto e/o di posizionamento sul lavoro.
In mancanza di questi, a seguito di specifica valutazione dei rischi ed in relazione a
specifiche esigenze di uso delle funi, possono essere utilizzati DPI idonei, pur se usati normalmente
in altri settori di attività, come per esemio i DPI appartenenti alla categoria attrezzatura
per alpinismo."
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